Nell’impostare il flusso di processo di un trasporto in regime di 1.1.3.6 (che trovi a questo link: https://lnkd.in/diFNSqxG) avevo inserito tra i dispositivi obbligatori, per un veicolo, anche una torcia elettrica.
Questa indicazione, tuttavia, era accompagnata da un asterisco ad indicare la necessità di un approfondimento, che illustro qui.
L’ADR alla sezione 1.1.3.6.2, in tipico codice adierrese, indica che la sezione 8.1.5, che riporta l’elenco delle dotazioni di bordo, è da considerarsi NON applicabile.
L’equivoco nasce un paio di righe più sotto, dove viene indicato che restano applicabili:
⭕ La sezione 8.3.4, relativa agli apparecchi di illuminazione;
⭕ La disposizione di esercizio S2 (1), relativa, anch’essa, agli apparecchi di illuminazione.
In sintesi, in queste due sezioni viene semplicemente indicato che è vietato entrare nel vano di carico di un veicolo, che trasporti gas o liquidi infiammabili, con apparecchi di illuminazione portatili diversi da quelli che sono progettati e costruiti in modo da non innescare l’incendio di vapori o gas infiammabili.
A leggere queste indicazioni risulta evidente che l’ADR NON richiede la disponibilità di una torcia sul veicolo, unicamente evidenzia che l’accesso nel vano di carico deve essere eseguito con apparecchi idonei.
Tuttavia, credo sia oramai trascorso oltre un decennio, ci sono ancora casi in cui gli addetti ai controlli su strada considerano la mancanza della torcia una infrazione al codice della strada, con sanzioni che, ad oggi, vanno da un minimo di 414,00 euro ad un massimo (per questa categoria di infrazione) di 1.665,00 euro.
Da qui le due opzioni:
✅ Sulla base di queste indicazioni, informare gli autisti (o chi per loro) su cosa e come replicare ad una simile contestazione, durante un controllo stradale;
☑ Adeguare i propri mezzi anche con questo dispositivo, seppur consapevoli della NON applicabilità della prescrizione.
L’importante è agire sempre in piena consapevolezza e responsabilità.