ADR 2023 | STIMA DELLE QUANTITÀ
Codice Merci Pericolose

ADR 2023 | STIMA DELLE QUANTITÀ

Pubblicato il 10 October 2023

Premessa

La convivenza tra la normativa ambientale e quella per il trasporto di merci pericolose non è mai stata semplice.

In linea di principio, infatti, l’ADR assimila i rifiuti pericolosi alle merci pericolose estendendo ai primi (i rifiuti, pericolosi per il trasporto) le stesse norme applicabili alle seconde (vale a dire le merci pericolose), tuttavia, il testo è disseminato di deroghe di portata più o meno ampia.

 

A titolo di esempio, la sezione 2.1.3, inerente ai principi di classificazione delle materie, da un lato afferma che materie, soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi, al contempo, alla sotto-sezione 2.1.3.5.5 permette, a certe condizioni, di classificare i rifiuti sulla base delle sole conoscenze del rifiuto che ha lo speditore, salvo l’onere di scegliere il grado di pericolo più elevato in caso di dubbio.

 

Accordo M329

In questo contesto, il ricorso allo strumento degli Accordi Multilaterali ha permesso di creare un sistema di norme parallelo, all’ADR, specifico per alcune categorie di rifiuti di merci pericolose. Sin dal 2005, infatti, con l’Accordo M172, è stato possibile usufruire di una deroga temporanea (seppure continuativa) allo scopo di facilitare il trasporto di rifiuti.

 

La versione attualmente in vigore di questo Accordo, M329 (da settembre 2020 a settembre 2025), prevede una serie importante di agevolazioni in materia di:

 

a.       Classificazione;

b.       Imballaggio;

c.       Condizioni per trasporto alla rinfusa;

d.       Marcatura;

e.       Documento di trasporto.

 

Relativamente alla compilazione del documento di trasporto, per quello che è lo scopo di questo articolo, è consentito di riportare solo una stima del quantitativo di rifiuti di merci pericolose, derogando quindi la lettera (f) della sezione 5.4.1.1.1, che richiede una indicazione puntuale di tale valore.

 

ADR 2023 | Sez. 5.4.1.1.3.2

Da qui, con l’entrata in vigore dell’edizione 2023 dell’ADR, origina il punto di conflitto tra quanto riportato nell’M329 e quanto richiesto nell’attuale versione del capitolo 5.4.

 

Accogliendo una proposta della FEAD (European Federation of Waste Management and Environmental Services), di consentire una certa tolleranza nella indicazione del quantitativo di rifiuti spediti, è stata introdotta l’attuale sezione 5.4.1.1.3.2 secondo la quale:

 

Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:

 

(a)    Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale;

(b)    Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il tasso di riempimento;

(c)    Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.

Tale stima della quantità non è autorizzata per:

🔸    Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);

🔸    I rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 o le materie della classe 4.3;

🔸    Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.

Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura: «QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2».

 

Da un confronto, anche solo superficiale, delle due disposizioni emerge chiaramente che la modifica non è solo editoriale (come si usa dire in questi casi) ma anche sostanziale, mandando in crisi una modalità di spedizione che perdurava da diversi anni.

 

M329 vs ADR 2023 | Sez. 5.4.1.1.3.2

A questo punto si pone, quindi, un secondo quesito, ovverosia, quale delle due disposizioni debba essere considerata prevalente.

 

A leggere, infatti, la sezione 1.5.1.2 si afferma, in primis, che la deroga temporanea ha una durata massima di cinque anni e, più importante, che:

 

 La deroga temporanea termina automaticamente al momento dell’entrata in vigore di una pertinente modifica all’ADR

 

 

Conclusioni

Dalla lettura di questa disposizione, quindi, solo il punto 7.2 dell’M329 (relativo alla stima dei quantitativi) risulta superato dalle indicazioni della nuova sezione 5.4.1.1.3.2, mentre le altre si conservano inalterate.

 

A questa interpretazione convergono diversi fattori:

 

🔵       Il parere concorde della nostra autorità competente;

🔵       Il parere concorde di altre autorità competenti contattate;

🔵   La recente richiesta della FEAD di una revisione della sezione 5.4.1.1.3.2, per il 2025, per contemplare una estensione di questa deroga alle cisterne (diverse da quelle operanti sottovuoto).

 

In conclusione, quindi, l’Accordo M329 risulta ancora applicabile sino alla sua naturale scadenza, salvo che per il punto 7.2, per il quale è la sezione 5.4.1.1.3.2 a prevalere.