Piombo: e se fosse contenuto negli imballaggi che utilizziamo?
Codice Merci Pericolose

Piombo: e se fosse contenuto negli imballaggi che utilizziamo?

Pubblicato il 23 August 2025

Il 1° settembre è vicino e la classificazione prevista dal Regolamento 2024/197, a breve, diverrà obbligatoria


Allo stato attuale l’Italia ha già presentato un Accordo Multilaterale (M366) per l’ADR a cui dovrebbe fare seguito anche una proposta equivalente per il RID; nel frattempo attendiamo che altri Paesi, membri ADR, sottoscrivano l’M366 affinché se ne validi l’applicazione


Siamo appena agli inizi e sono già evidenti le criticità e le lacune che derivano dell’applicazione di questo regolamento: ad esempio cosa fare quando sono gli imballaggi stessi a contenere piombo?


Scorrendo l’ADR (e la situazione, ovviamente, non cambia per gli altri regolamenti) vi sono almeno tre scenari che andrebbero esaminati, quantomeno per tracciare una direzione rispetto alla gestione del piombo e delle sue leghe


Caso 1 – Esplosivi ed esplosivi (liquidi e solidi) desensibilizzati


La PP26 attesta che per i numeri ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 e 0386, gli imballaggi non devono contenere piombo. È quindi ragionevole desumere che nei casi diversi da questi sono ammessi (e quindi in uso, altrimenti questa disposizione non avrebbe ragione di essere contemplata) imballaggi contenenti piombo


Caso 2 – Ottone


Le attuali leghe di ottone contengono piombo, approssimativamente, in una concentrazione pari al 3%, per cui tranquillamente ricompresi nei limiti del Reg. 2024/197. Anche in questo caso troviamo almeno due sezioni in cui l’ottone è esplicitamente indicato come materiale raccomandato o quantomeno ammesso


Nel caso dell’ossigeno compresso, la P200, con la disposizione speciale (s) impone che le valvole dei recipienti a pressione in lega di alluminio siano esclusivamente in ottone (o in acciaio inossidabile)


Secondo la sezione 6.8.5, relativa alle cisterne con pressione di prova di almeno 10 bar, destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati (classe 2) devono essere costruiti in acciaio, in alluminio, in lega di alluminio, in rame o in lega di rame (per es. ottone)


Caso 3 – Rivestimenti di piombo


Sia la TP10 (applicabile alle cisterne mobili) che la TC5 (relativa alle cisterne ADR) prescrivono che i serbatoi, destinati al trasporto di bromo (UN1744), siano rivestiti con uno spessore di piombo di almeno 5 mm


A questi scenari si aggiunge la casistica degli imballaggi (IBC e Grandi Imballaggi) costruiti in metalli diversi da acciaio ed alluminio; nonché il potenziale impiego (caso da approfondire) di dadi e bulloni in acciaio al piombo


Per tutte queste ipotesi come andrebbe rimodulata la classificazione? Ci si dovrebbe per caso attendere la marcatura di imballaggi e/o cisterne?


Va da sé che queste considerazioni, in molti casi, sono più speculative e critiche che operative, al contempo servono a dare evidenza della reale portata del fenomeno


Da settembre il vero lavoro da portare avanti, oltre a sollecitare una firma dell’Accordo M366, è la realizzazione e coordinamento di un gruppo di lavoro mirante ad esaminare tutte le conseguenze, dirette ed indirette, dell’applicazione del Reg. 2024/197