Sintesi delle novità ADR 2021
Codice Merci Pericolose

Sintesi delle novità ADR 2021

Pubblicato il 01 June 2021

Dal 1° luglio sarà in vigore l’edizione 2021 dell’ADR, sebbene siano disponibili già da tempo gli emendamenti che hanno interessato questa edizione, di seguito si raccolgono le modifiche di maggior rilievo ed interesse, rimandando alla consultazione dell’ADR per una lettura integrale della disposizione

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Parte 1 – Disposizioni Generali

Cap. 1.6 – Misure Transitorie

Soppressa la misura transitoria 1.6.1.47

1.6.1.47

Le pile e le batterie al litio non conformi alle prescrizioni del 2.2.9.1.7 (g) potranno continuare ad essere trasportate fino al 31 dicembre 2019

 

Questo implica che saranno ammesse al trasporto stradale solo le pile e le batterie per le quali i produttori e i distributori abbiano reso disponibile il riepilogo del rapporto di prova come specificato nel Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 38.3, paragrafo 38.3.5

 

Cap. 1.10 – Security

Sono inserite nell’elenco nelle merci pericolose ad alto rischio:

🔶      Le rubriche

🔹      UN0512, Detonatori da mina, elettronici, 1.4B

🔹      UN0513, Detonatori da mina, elettronici, 1.4S

🔶      Gli esplosivi della Divisione 1.6

🔶      I rifiuti sanitari di Categoria A (UN3549)

 

Parte 2 – Classificazione

Cap. 2.1 – Disposizioni Generali

Sez. 2.1.3 – Classificazione di materie non nominativamente menzionate

Inserita la nuova sezione 2.1.3.4.3 per la classificazione di oggetti contenenti PCB

Gli oggetti usati, ad esempio trasformatori e condensatori, contenenti una soluzione o una miscela di cui al 2.1.3.4.2, devono essere sempre classificati sotto la stessa rubrica della classe 9, a condizione che:

(a)   non contengano altri componenti pericolosi diversi dalle dibenzodiossine polialogenate e dai dibenzofurani della classe 6.1 o componenti del gruppo di imballaggio III della classe 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8;

(b)   non abbiano le caratteristiche di pericolo indicate ai punti da (a) a (g) e (i) del 2.1.3.5.3

 

Cap. 2.2.62 – Classificazione di Materie infettanti

È stata rimodulata la definizione di rifiuto ospedalieri o medicali e, contestualmente, rivista la sezione 2.2.62.1.11.1 per la classificazione di queste sostanze

2.2.62.1.3 – Definizioni

Rifiuti ospedalieri o rifiuti medicali, rifiuti derivanti da cure mediche somministrate all'uomo o da cure veterinarie somministrate ad animali o dalla ricerca biologica.

2.2.62.1.11 Rifiuti medicali o rifiuti ospedalieri

I rifiuti medicali o i rifiuti ospedalieri contenenti:

(a)   materie infettanti della categoria A devono essere assegnate ai numeri ONU 2814, 2900 o 3459, secondo il caso. I rifiuti medicali solidi contenenti materie infettanti della categoria A generati dal trattamento medico degli esseri umani o dal trattamento veterinario degli animali possono essere assegnati al N. ONU 3549. La rubrica ONU 3549 non deve essere utilizzata per rifiuti derivanti dalla ricerca biologica o per i rifiuti liquidi;

La designazione ufficiale di trasporto per il N.ONU 3549 è

🔶      RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER L’UOMO, CATEGORIA A, solidi

🔶      RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER GLI ANIMALI, CATEGORIA A, solidi

 

Parte 3 – Lista delle merci pericolose

Cap. 3.1 – Generalità

Sez. 3.1.2.8 – Nomi generici o N.A.S.

Inserita la nuova sezione 3.1.2.8.1.4

Solo per i Ni ONU 3077 e 3082, il nome tecnico può essere un nome che figura in lettere maiuscole nella colonna 2 della tabella A del capitolo 3.2, a condizione che questo nome non contenga "N.A.S." e che la disposizione speciale 274 non sia assegnata

Dovrebbe essere utilizzato il nome che meglio descrive la sostanza o la miscela, ad esempio:

🔶     UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURA)

🔶   UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PRODOTTI DI         PROFUMERIA)

 

Cap. 3.2 – Lista delle merci pericolose

Inserite le rubriche

 

 

 

Modificata la rubrica UN 1010 per i Butadieni, ora descritta come segue

 

 

Cap. 3.3 – Disposizioni Speciali

Modificata la DS 360 assegnata alle rubriche UN3091 ed UN3481 (pile al litio, metallico o ionico, contenute in un dispositivo, oppure imballate con un dispositivo) ora rimodulata come segue:

 

I veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere assegnati alla rubrica ONU 3171 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA

Le batterie al litio installate in una unità di trasporto, progettate solo per fornire alimentazione al di fuori della CTU, devono essere assegnate alla rubrica ONU 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO batterie al litio ionico o al litio metallico.

 

Rivista anche la DS376, anch’essa assegnata alle rubriche UN3091 ed UN3481 oltre che UN3090 ed UN3480, per l’integrazione dei criteri di riconoscimento dei danni o difetti di una batteria

DS376

Le pile e le batterie al litio ionico e le pile e le batterie al litio metallico identificate come danneggiate o difettose di modo che non sono più conformi al tipo testato secondo le disposizioni applicabili del Manuale delle prove e dei criteri devono soddisfare le prescrizioni della presente disposizione speciale.

… … … …

NOTA: Per determinare se una batteria può essere considerata danneggiata o difettosa, è necessario effettuare una stima o una valutazione in base ai criteri di sicurezza del produttore della pila, della batteria o del prodotto finito o da parte di un esperto tecnico che conosca gli elementi di sicurezza della pila o della batteria. Una stima o una valutazione può includere, ma non è limitata a, i seguenti criteri:

(a)   Pericolo significativo come presenza di gas, fuoco o perdita di elettroliti;

(b)   L'uso che è stato fatto della pila o della batteria o un uso improprio della stessa;

(c)    Segni di danni fisici, come la deformazione dell’involucro della pila o della batteria, o colori sull’involucro;

(d)   Protezione contro corto-circuiti esterni ed interni, come misure di tensione o isolamento;

(e)    Stato degli elementi di sicurezza della pila o della batteria; o

(f)     Danni a qualsiasi componente di sicurezza interna, come il sistema di gestione della batteria.

 

Inserita la nuova DS390, assegnata alle due rubriche

DS390

Se un collo contiene sia batterie al litio contenute in un dispositivo che batterie al litio imballate con un dispositivo si applicano le seguenti prescrizioni ai fini della marcatura e della documentazione:

(a)   Il pacco deve essere contrassegnato come "UN 3091" o "UN 3481", a seconda dei casi. Se un collo contiene sia batterie al litio ionico che batterie al litio metallico imballate con un dispositivo e contenute in un dispositivo, il collo deve recare i marchi richiesti per entrambi i tipi di batterie. Tuttavia, non è necessario tenere conto delle pile a bottone installate in un dispositivo (compresi i circuiti stampati);

(b)   Il documento di trasporto deve riportare la dicitura "UN 3091 PILE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO” o “UN 3481 PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO”, a seconda dei casi. Se un collo contiene sia batterie al litio metallico che batterie al litio ionico imballate con un dispositivo e contenute in un dispositivo, il documento di trasporto deve indicare sia " UN 3091 PILE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO” sia “UN 3481 PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO".

 

Parte 4 – Disposizioni per l’utilizzo di imballaggi e cisterne

Cap. 4.1 – Utilizzo di imballaggi

Sez. 4.1.4.1 – Istruzioni di imballaggio

Soppressa la P801a, che si applicava agli accumulatori usati di UN2794, 2975, 2800 e 3028; l’attuale P801 è stata revisionata come segue:

P801

Questa istruzione si applica ai Ni ONU 2794, 2795 e 3028 e alle batterie usate del N. ONU 2800.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 e 4.1.3:

(1)   Imballaggi esterni rigidi, gabbie di legno e pallet.

Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)      Le batterie impilate devono essere sistemate in strati separati da uno strato di materiale elettricamente non conduttivo;

(b)      I morsetti delle batterie non devono sopportare il peso di altri elementi sovrapposti;

(c)      Le batterie devono essere imballate o sistemate in modo da impedire ogni movimento accidentale;

(d)      Le batterie non devono perdere in normali condizioni di trasporto o devono essere prese misure appropriate per evitare qualsiasi perdita di elettrolita dal collo (ad esempio l'imballaggio individuale delle batterie o altri mezzi altrettanto efficaci); e

(e)      Le batterie devono essere protette in modo da evitare corto-circuiti.

 

(2)   Per il trasporto delle batterie usate possono essere utilizzati anche bidoni di acciaio inossidabile o di plastica.

Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)   I bidoni devono essere resistenti agli elettroliti contenuti nelle batterie;

(b)   L'altezza di carico delle batterie non deve superare il bordo superiore delle pareti dei bidoni;

(c)    Nessun residuo dell'elettrolita contenuto nelle batterie deve aderire alla superficie esterna dei bidoni;

(d)   In normali condizioni di trasporto, non devono esserci perdite di elettrolita dai bidoni;

(e)    È necessario adottare delle misure per garantire che i bidoni pieni non possano perdere il loro contenuto;

(f)     È necessario adottare delle misure per evitare cortocircuiti (ad esempio: le batterie sono scariche, protezione individuale dei terminali delle batterie, ecc.); e

(g)   I bidoni devono essere:

                                  i.                      coperti; oppure

                                 ii.                      trasportati in veicoli o container chiusi o telonati

 

 

Parte 5 – Procedure di spedizione

Cap. 5.2 – Marcatura ed etichettatura

Sez. 5.2.1.9 – Marchio per le pile al litio

Sono state leggermente revisionate le caratteristiche del marchio di colli contenenti batterie al litio, conformi alla DS188

Il marchio, infatti, può adesso essere anche di forma quadrata

5.2.1.9

Il marchio deve essere di forma rettangolare o quadrata con i bordi tratteggiati. Le dimensioni minime devono essere di 100 mm di larghezza x 100 mm di altezza e lo spessore minimo della linea tratteggiata deve essere di 5 mm.

Il simbolo (gruppo di pile, una danneggiata con una fiamma, sopra il numero ONU per le pile o batterie al litio metallico o al litio ionico) deve essere di colore nero su fondo bianco o di un altro colore sufficientemente contrastante.

Il tratteggio deve essere rosso.

Se la dimensione del collo lo richiede, le dimensioni possono essere ridotte a non meno di 100 mm di larghezza x 70 mm di altezza.

Quando le dimensioni non sono specificate, tutti gli elementi devono rispettare approssimativamente le proporzioni indicate.

 

 

 

Cap. 5.4 – Documentazione

Sez. 5.4.1 – Documento di trasporto

È stata chiarita la modalità in cui deve essere indicata, sul documento di trasporto, la mancanza di una restrizione al passaggio in galleria

(k)        per i trasporti che comportano il passaggio in gallerie a cui si applicano restrizioni al passaggio di veicoli che trasportano merci pericolose, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in lettere maiuscole e tra parentesi o l’indicazione “(–)”

 

Cap. 5.5 – Disposizioni Speciali

È stata inserita la nuova sezione 5.5.4 inerente alle merci pericolose contenute in apparecchiature utilizzate o destinate all'utilizzo durante il trasporto

5.5.4    Merci pericolose contenute in apparecchiature utilizzate o destinate all'utilizzo durante il trasporto che sono attaccate o collocate in colli, sovrimballaggi, container o compartimenti di carico

5.5.4.1 Le merci pericolose (ad esempio batterie al litio, cartucce per pile a combustibile) contenute in apparecchiature come registratori di dati e dispositivi di tracciamento del carico, che sono attaccate o collocate in pacchi, sovrimballaggi o container o compartimenti di carico non sono soggette ad altre disposizioni dell'ADR che le seguenti:

(a.)             l'apparecchiatura deve essere utilizzata o destinata ad essere utilizzata durante il trasporto;

(b.)             le merci pericolose contenute (es. batterie al litio, cartucce per pile a combustibile) devono soddisfare le prescrizioni relative alla progettazione e collaudo indicate nell’ADR; e

(c.)             l'apparecchiatura deve essere in grado di resistere agli urti e alle normali sollecitazioni durante il trasporto.

5.5.4.2 Quando tali apparecchiature contenenti merci pericolose vengono trasportate come carico, deve essere utilizzata la voce appropriata nella Tabella A del Capitolo 3.2 e devono essere applicate tutte le disposizioni applicabili dell'ADR.

 

Parte 6 – Costruzione e prova di imballaggi, IBC e cisterne

Cap. 6.1 – Imballaggi

Sez. 6.1.3.1 – Marcatura imballaggi

Con una nota alla lettera (e) del 6.1.3.1 è stato precisato che la data di fabbricazione dell’imballaggio può essere esclusa dalla sigla di omologazione se presente all’interno del marchio ad orologio

Le ultime due cifre dell’anno di fabbricazione dell’imballaggio. Gli imballaggi tipo 1H e 3H devono anche essere marcati con il mese di fabbricazione. Quest’iscrizione può essere apposta sull’imballaggio in un posto differente dal resto dei marchi. A tal fine si può utilizzare il sistema seguente:

 

 

* Le due ultime cifre dell’anno di fabbricazione possono essere indicate in questa posizione.

In questo caso, e quando il quadrante è collocato accanto al marchio “UN” del prototipo, l'indicazione dell'anno nel marchio non è obbligatoria. Tuttavia, se il quadrante non è collocato accanto al marchio "UN" del prototipo, le due cifre indicanti lanno nel marchio e nel quadrante devono essere identiche

Sez. 6.1.4.3 – Fusti di metallo

Con l’aggiunta di un paragrafo è stata esplicitata la necessità di prevedere dei rivestimenti interni nel caso di incompatibilità tra il materiale da trasportare e quello utilizzato per la costruzione del fusto

Se i materiali utilizzati per la virola, i fondi, le chiusure e gli accessori non sono essi stessi compatibili con il materiale da trasportare, è necessario applicare adeguati rivestimenti o trattamenti protettivi interni

Questi rivestimenti o trattamenti devono mantenere le loro proprietà protettive nelle normali condizioni di trasporto

 

Cap. 6.5 – IBC

Sez. 6.5.2.2 – Marcatura addizionale

Con una modifica alla sezione 6.5.2.2.4 sono state specificate le caratteristiche di marcatura del recipiente interno di un IBC composito

6.5.2.2.4

… …

I marchi devono essere applicati nell’ordine indicato al 6.5.2.1.1

Essi devono essere durevoli, leggibili e collocati in un posto facilmente accessibile per l'ispezione dopo l’assemblaggio del contenitore interno nell’involucro esterno.

Se i marchi sul recipiente interno non sono facilmente accessibili per l'ispezione a causa del design dell'involucro esterno, i marchi richiesti sul recipiente interno devono essere riprodotti sull'involucro esterno precedute dal testo "Contenitore interno"

Questa riproduzione deve essere durevole, leggibile e collocata in modo da essere facilmente accessibile per l'ispezione

 

Parte 7 – Disposizioni per il carico, scarico e movimentazione

Cap. 7.5. – Disposizioni per il carico, scarico e movimentazione

La disposizione speciale CV36, assegnata ai gas trasportati in colli, precisa che tra il vano di carico, di veicoli chiusi, e la cabina di guida non vi deve essere scambio di gas

CV36

I colli devono preferibilmente essere caricati in veicoli o container aperti o ventilati. Se questo non è possibile, e i colli sono caricati in altri veicoli o container chiusi, non deve essere possibile alcuno scambio di gas tra il vano di carico e la cabina del conducente e le porte di carico di questi veicoli o container devono essere marcate come segue, in lettere di almeno 25 mm di altezza:

ATTENZIONE SPAZIO NON VENTILATO APRIRE CON PRECAUZIONE

Il testo sarà redatto in una lingua giudicata appropriata dallo speditore

 

 

Parte 8 – Prescrizioni inerente equipaggio, equipaggiamento ed esercizio dei veicoli

Cap. 8.5. – Prescrizioni supplementari per classi particolari

Con una modifica della DS S1 ed S16 assegnate, rispettivamente, agli esplosivi (S1) ed ai numeri ONU 3111, 3112, 3231 e 3232 (S16), sono state chiarite le condizioni di sorveglianza dei veicoli trasportanti queste materie

S1 – (6) Sorveglianza dei veicoli

Le prescrizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando la massa totale netta di materia esplosiva delle materie e oggetti della classe 1 trasportata in un veicolo è superiore ai limiti qui di seguito indicati:

… … … … … …

Inoltre, queste materie ed oggetti, ove soggetti alle disposizioni del 1.10.3, devono essere oggetto di una costante sorveglianza, secondo il piano di sicurezza di cui al 1.10.3.2, al fine di prevenire qualsiasi azione dolosa e allertare l’autista e l’autorità competente in caso di perdita o di incendio.

S16

Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 500 kg.

Inoltre, i veicoli che trasportano più di 500 kg di queste materie, ove soggetti alle disposizioni del 1.10.3, devono essere oggetto di una costante sorveglianza, secondo il piano di sicurezza di cui al 1.10.3.2, al fine di prevenire qualsiasi azione dolosa e allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio

 

Parte 9 – Prescrizioni per la costruzione ed approvazione di veicoli

Cap. 9.1. – Prescrizioni per l’approvazione di veicoli

La revisione della sezione 9.1.3.4, inerente ai certificati approvazione, chiarisce che i veicoli che non dispongono di un certificato di approvazione valido non possono essere utilizzati per il trasporto di merci pericolose

La validità di un certificato di approvazione si esaurirà, al più tardi, un anno dopo la data dell’ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato

Il periodo di validità successivo dipende, tuttavia, dall’ultima data di scadenza nominale, se l’ispezione tecnica è effettuata nel mese che precede o nel mese che segue questa data

Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando non dispone di un certificato di approvazione valido nominale fino a quando non dispone di un certificato di approvazione valido