SV | Safety Valve
La Safety Valvole o Valvola di Sicurezza è il dispositivo per mezzo del quale è possibile regolare, in modo controllato, la sovrapressione che si genera all’interno di un recipiente, ovviamente chiuso
Più in particolare, un incremento di temperatura (è ininfluente capire il perché, in questa fase) si trasforma in un aumento di pressione che perdurerà sino a quando non accade uno di questi correttivi:
1. Ripristino di controllo sulla temperatura, ad esempio perché si rimuove (o ci si allontana) la sorgente di calore
2. Scarico controllato della sovrapressione, allo scopo di riportarla ai valori di esercizio del serbatoio
Nel caso non si riesca ad agire su uno di questi parametri la pressione tenderà ad aumentare sino a causare la rottura del recipiente e, ovviamente, la fuoriuscita del contenuto, con tutte le (evidenti) conseguenze che ne derivano
Questo tipo di fenomeno coinvolge sia le materie liquide (fase vapore) che quelle gassose ma, sotto il profilo dei rischi, sono i gas liquefatti ad essere di maggiore interesse e tra questi, più in particolare, i gas con rischio di infiammabilità
Nel 2021, come azione mitigativa, nell’ambito di ADR e RID si è deciso di apportare una modifica ai requisiti degli equipaggiamenti dei veicoli-cisterna (e container-cisterna) per gas liquefatti passando da questa disposizione:
(2021) 6.8.3.2.9
Le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti possono essere equipaggiate con valvole di sicurezza a molla.
A questa disposizione
(2023) 6.8.3.2.9
Le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili devono essere equipaggiate con valvole di sicurezza. Le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti possono essere equipaggiate di valvole di sicurezza
Tuttavia, quando le modifiche interessano elementi strutturali, come in questo caso, bisogna tenere conto di due ulteriori aspetti:
a. La fase di transizione, ovverosia il tempo minimo richiesto dal mercato per potersi allineare ai nuovi requisiti
b. La gestione dei recipienti (veicoli, serbatoi, container, ecc.) che non rispondono ai nuovi requisiti e, al contempo, non è possibile adeguare
Per questa ragione, con le misure transitorie 1.6.3.57 (applicabile ai veicoli cisterna) ed 1.6.4.60 si introduce un concetto estremamente importante che è quello della convivenza, sul mercato, di recipienti con caratteristiche differenti
1.6.3.57 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2024 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023 per quanto riguarda il montaggio delle valvole di sicurezza conformemente al 6.8.3.2.9, possono ancora essere utilizzate
Dal momento che la vita utile di veicoli e container si approssima al ventennio, si ha che il periodo di pseudo-convivenza tende ad essere abbastanza lungo
Per quanto descritto sopra, in maniera sintetica, risulta abbastanza chiaro che la presenza, oppure al contrario l’assenza, di una valvola di sicurezza è un fattore di primario interesse per la gestione delle fasi di emergenza
Per tale ragione, i serbatoi costruiti a partire dal 1° gennaio 2024 secondo i requisiti della sezione 6.8.3.2.9, devono essere resi riconoscibili per il tramite di uno specifico marchio, da apporre sulla cisterna, secondo lo schema indicato di seguito
In conclusione, alcune importanti precisazioni:
1. Il marchio SV è obbligatorio solo per le cisterne destinate ai gas liquefatti infiammabili che montano valvole che rispondono ai requisiti della sezione 6.8.3.2.9
2. Le cisterne costruite e progettate secondo i requisiti dell’edizione 2021 di ADR e RID non possono montare valvole di questo tipo e quindi non possono (e non devono) recare questo tipo di marcatura (salvo che non ne fossero già munite)
3. È ammessa la possibilità di montare valvole di questo tipo su cisterne destinate a gas compressi, liquefatti ma non infiammabili, o disciolti; in tal caso la segnalazione è da considerarsi obbligatoria
4. La presenza di un pannello arancione con numero di pericolo 23 ci segnala solo che si tratta di un gas infiammabile ma non ci fornisce informazioni sullo stato fisico (compresso o liquefatto)
5. In caso di emergenza, sforzatevi di capire (risalendo al codice di classificazione) lo stato fisico del gas e fornite chiare indicazioni rispetto alla presenza o mancanza di una valvola di sicurezza
Sapete perché insisto tanto sull'ampliare la propria visione oltre alle semplici etichette (placche, marchi e/o pannelli)?
Perché, come è corretto che sia, forniscono solo una parte (a volte anche estremamente ridotta) delle informazioni che ci occorrono
Meglio poco che niente, è vero. D'altra parte, soprattutto nel caso delle merci pericolose, non possiamo e non dobbiamo usare i limiti di ADR e RID per diventare indolenti tutt'altro, è qui che il DGSA interviene fornendo il proprio supporto e dando il proprio valore
Anzi, a dirla tutta, la nostra capacità si misura nella capacità di occupare gli spazi lasciati vuoti da norme monumentali come queste (ADR, RID, IMDG, DGR)
Nella newsletter trovate un esempio pratico di questo concetto
https://www.linkedin.com/pulse/sv-safety-valve-giovanni-adamo-gj5ff