Trasporto in 1.1.3.6 | ADR
Codice Merci Pericolose

Trasporto in 1.1.3.6 | ADR

Pubblicato il 19 May 2026

 Premessa 

 Il trasporto secondo la sezione 1.1.3.6 dell’ADR, è generalmente descritto come un regime di esenzione parziale, poiché permette di NON applicare alcune delle prescrizioni ADR. 


 Molto sinteticamente, nel caso in cui la quantità totale di merci pericolose caricate su un veicolo (o container) NON superi il valore limite, calcolato secondo una delle modalità indicate sotto, allora è possibile eseguire un trasporto, di merci pericolose in colli, usufruendo di alcune agevolazioni. 


 Volendo rappresentare il concetto visivamente, ad esempio con un diagramma di Venn, avremmo qualcosa del genere: l’ADR si applica quasi integralmente ad eccezione di alcune norme relative, prevalentemente, a veicolo, equipaggio (conducente) ed equipaggiamento (dotazioni di bordo). 




 Campo di applicazione 


 Anzitutto è da precisare che questo regime di esenzione è applicabile ai soli casi di trasporto in colli (tra i quali rientrano anche gli IBC ed i grandi imballaggi). 


 Restano sempre esclusi, invece, i trasporti in cisterna oppure alla rinfusa

 



 Condizioni di applicazione 


 Ogni merce (o rifiuto) è associata ad una categoria di trasporto mediante l’attribuzione di un valore numerico variabile tra 0 e 4. 


 Questo valore è riportato alla colonna (15) della Tabella A (ovvero lista delle merci pericolose) 


Attenzione:


Questa colonna è l’unica, della tabella A, a riportare due diverse informazioni:



  1. La categoria di trasporto, rappresentata da una cifra;


  1. Il codice di restrizione in galleria.


Il riferimento che ci interessa è solo il valore numerico (0, 1, 2, 3 oppure 4)




 Per alcune sostanze (poco meno di una decina) è invece riportato il valore “-“, ad indicare che a queste non è applicabile questo regime di esenzione. In queste condizioni è verosimile, tuttavia, che la presenza di una disposizione speciale riconosca delle deroghe più ampie. 


 Per gli altri casi, invece, se è indicato: 



  • Il valore ZERO non è mai ammesso il trasporto secondo 1.1.3.6;

  • Un valore diverso da zero può essere eseguito un trasporto secondo 1.1.3.6, purché siano rispettate le condizioni descritte nei paragrafi che seguono.


 In ogni caso, restano escluse da queste valutazioni i colli di merci pericolose che già usufruiscono di un regime di esenzione per: 



  • Quantità limitata (LQ)
  • Quantità esente (EQ)
  • Disposizione Speciale (DS)



 Individuazione dei limiti di quantità 


 Ad ogni categoria di trasporto, quindi, è associato un secondo valore (riportato nella tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR) che rappresenta la quantità massima ammessa per ogni singola unità di trasporto 


Esempio

 Nota 1 


Per quantità massima per unità si intende la totalità dei colli presenti sul veicolo al momento della spedizione che, pertanto, possono anche appartenere a speditori diversi

 Nota 2 


Alla categoria 1a appartiene un numero limitato di sostanze tra le quali:


  • Esplosivi da mina di tipo A, B, D oppure di tipo E (UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332);
  • Materie esplosive molto poco sensibili (UN0482);
  • Ammoniaca (UN1005);
  • Cloro (UN1017).

 1° Scenario – Spedizioni della stessa categoria di trasporto 

 Se tutte le merci, sul veicolo, appartengono alla stessa categoria di trasporto allora il valore associato a questa categoria rappresenta anche il valore limite del veicolo.



2° Scenario – Spedizioni di diverse categorie di trasporto


 Se le merci appartengono a categorie di trasporto diverse, il limite deve essere determinato mediante lo schema di calcolo seguente. 

 La tabella dei limiti si completa di una ulteriore grandezza definita moltiplicatore

Nota


Da questa tabella sono escluse le categorie di trasporto zero e quattro per le seguenti ragioni:



  • La categoria zero non ammette applicazione della esenzione 1.1.3.6
  • La categoria quattro non prevede limiti di quantità per l’applicazione di tale esenzione


 Schema di calcolo 


Fase 1 – Determinazione del valore virtuale da assegnare ad ogni collo


 Il quantitativo di merce pericolosa contenuto in ogni collo deve essere moltiplicato per il moltiplicatore corrispondente alla categoria di trasporto assegnato alla sostanza 


 Esempio:

Fase 2 – Determinazione del valore virtuale da assegnare alla spedizione


 Si sommano i valori virtuali di tutti i colli che compongono la spedizione, secondo la modalità indicata sopra, arrivando ad una di queste opzioni: 



  1. Il valore ottenuto è inferiore o uguale al valore virtuale di 1.000, la spedizione può beneficiare di questo regime di esenzione;


  1. Il valore ottenuto è superiore al valore virtuale di 1.000, la spedizione NON può beneficiare di questo regime di esenzione.


 Schema di calcolo – Sintesi

3° Scenario – Presenza di più spedizioni su un veicolo


 La spedizione del singolo mittente rispetta i limiti indicati, tuttavia, al momento del carico è rilevato che nel vano di carico sono già presenti altri colli di merci pericolose. 


 Poiché il calcolo deve essere eseguito con riferimento al totale delle spedizioni sul veicolo e non per la singola spedizione, sarà necessario verificare che la somma del valore calcolato: 



  • Delle spedizioni già presenti sul veicolo, e
  • Della spedizione da caricare sul veicolo,


Sia al massimo uguale a 1.000


 Unità di misura 


 Fase alquanto critica è la scelta dell’unità di misura. 


 Seguendo gli schemi di calcolo illustrati sopra, infatti, non si fa mai riferimento ad una specifica unità di misura, poiché i valori utilizzati sono adimensionati, vale a dire si prende a riferimento la quantità senza considerare la specifica unità di misura. 


 In termini pratici questo significa sommare massa (kg) e volume (litri)


 La criticità, quindi, sta nel comprendere quale deve essere lo specifico valore da utilizzare per questi calcoli. 

 Al termine della tabella 1.1.3.6.3, vengono indicate le regole da seguire: 



  • Per gli oggetti, la massa totale in kg degli oggetti senza i loro imballaggi;
  • Per le macchine o gli equipaggiamenti, la quantità totale di merce pericolosa contenuta, in kg o in litri;
  • Per le materie solide, la massa netta in kg;
  • Per i gas liquefatti, la massa netta in kg;
  • Per i gas liquefatti refrigerati, la massa netta in kg;
  • Per i gas disciolti, la massa netta in kg;
  • Per le materie liquide, la quantità totale contenuta in litri;
  • Per i gas compressi, la capacità in acqua del recipiente in litri;
  • Per i gas adsorbiti, la capacità in acqua del recipiente in litri;
  • Per i prodotti chimici sotto pressione, la capacità in acqua del recipiente in litri.

 Imballaggi vuoti non bonificati 


 Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose assegnate: 



  • Alla categoria di trasporto zero sono ugualmente assegnati alla categoria di trasporto 0 (zero);
  • Ad una categoria di trasporto diversa da zero sono assegnati alla categoria di trasporto 4 (quattro).


 Confezionamento ed etichettatura dei colli 


 Le regole generali di confezionamento ed etichettatura dei colli restano invariate, in sintesi: 



  • Omologazione dell’imballaggio,
  • Marcatura del numero ONU,
  • Etichetta/e di pericolo. 


 Documento di trasporto 


 Anche in questo restano applicabili le regole generali di redazione del documento di trasporto, salvo l’aggiunta di alcune informazioni integrative: 



  • La quantità totale di merci pericolose per ogni categoria;
  • Il valore totale calcolato.

 Note 


 Sebbene non sia richiesto, non è vietato integrare il documento di trasporto con una indicazione del tipo: 

Quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti all’1.1.3.6




 Esenzioni dall’ADR 


 Le spedizioni che soddisfano le condizioni descritte nei paragrafi precedenti posso essere trasportate usufruendo delle esenzioni descritte di seguito 




 Sintesi delle norme esentate 


  • Piano di security;
  • Placcatura e segnalazione arancio delle unità di trasporto;
  • Equipaggiamento veicoli (istruzioni scritte e dotazioni di bordo);
  • Certificato di formazione per conducenti (patentino ADR).

 Sintesi delle norme che restano applicabili 


  • Classificazione
  • Formazione del personale
  • Omologazione imballaggi
  • Segnalazione dei colli
  • Documento di trasporto
  • Stivaggio e fissaggio del carico
  • Equipaggiamento dei veicoli con
  • Almeno un estintore da 2 kg
  • Una torcia elettrica che non generi scintille (*)

 (*) Valgono i commenti già riportati in questo post https://lnkd.in/diFNSqxG



 Gestione intermodale della esenzione 1.1.3.6 


 Nel caso di spedizioni intermodali, vale a dire che includono una tratta marittima oppure aerea, che precede o segue la tratta stradale, le esenzioni sopra descritte restano applicabili limitatamente alla tratta stradale.